Vai al contenuto

Articoli · Il diritto spiegato

Concussione o corruzione? La differenza sta in chi ha ancora una scelta

18 settembre 2026 · 6 minuti di lettura

Tre articoli del codice penale puniscono lo stesso scambio di denaro in tre modi diversi, e in uno solo chi paga è una vittima. Il criterio delle Sezioni Unite, le pene e le quattro trappole dei quesiti.

Un funzionario pubblico, un privato, del denaro che passa dall'uno all'altro. Il fatto sembra sempre lo stesso. Il codice penale lo punisce invece in tre modi diversi, con pene che vanno da tre a dodici anni e con una conseguenza enorme per chi paga: in un caso è una vittima, negli altri due è un imputato.

Sono tre reati vicini e le definizioni si somigliano. Per questo compaiono di continuo nei quesiti dei concorsi, e per questo si sbagliano. Vediamoli uno alla volta, con parole normali.

Le tre fattispecie, una riga per ciascuna

La differenza sta tutta in una domanda: quanta libertà resta a chi paga.

1. La concussione: chi paga non ha scelta

La concussione è il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, «costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità». La pena è la reclusione da sei a dodici anni.

La parola decisiva è costringe. Il funzionario minaccia un danno e il privato cede solo per evitarlo. Non guadagna niente: paga per non perdere qualcosa che gli spetta.

Da qui discende la conseguenza più importante. Il privato è la persona offesa, cioè la vittima del reato, e non risponde di nulla.

Un esempio rende chiara la cosa. Il responsabile dell'ufficio comunale lascia capire al titolare di un ristorante che, senza una busta, firmerà una chiusura per motivi igienici inesistenti. Quella chiusura sarebbe illegittima. Il ristoratore paga per non subire un'ingiustizia: è concussione, e lui non è imputabile di niente.

Fino al 2012 l'art. 317 puniva insieme la costrizione e l'induzione. La legge 190/2012 le ha separate e ha portato l'induzione in una norma nuova, l'art. 319-quater. Oggi la concussione è solo costrizione.

2. L'induzione indebita: chi paga una scelta ce l'ha

L'induzione indebita è il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, «induce taluno a dare o a promettere indebitamente» denaro o altra utilità. La pena per il funzionario è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Il secondo comma è la parte che cambia tutto: chi dà o promette è punito con la reclusione fino a tre anni, e fino a quattro anni se il fatto danneggia gli interessi finanziari dell'Unione europea per più di 100.000 euro.

Punire anche il privato, sia pure molto meno, significa una cosa sola: il legislatore non lo considera del tutto una vittima. Qualcosa, pagando, lo ha ottenuto anche lui.

3. La corruzione: due che trattano alla pari

La corruzione è l'accordo fra il funzionario e il privato: uno dà, l'altro promette un comportamento. Qui non c'è nessuno che comanda e nessuno che subisce. Il codice ne distingue due forme.

Chi paga risponde con la stessa pena del funzionario (art. 321 c.p.). È l'unico dei tre reati in cui le due posizioni si equivalgono.

Il criterio che risolve i casi dubbi

Nella pratica il confine fra concussione e induzione è sottile, perché il funzionario quasi mai minaccia in modo esplicito. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fissato il criterio da usare (Cass., Sez. Un., 14 marzo 2014, n. 12228): conta che cosa il funzionario mette sul piatto.

La domanda operativa da farsi davanti a un quesito è quindi una sola: pagando, il privato evita un'ingiustizia o si compra un favore?

Stesso ufficio, due casi vicini. L'ispettore trova una irregolarità vera e lascia capire che, con qualche soldo, il verbale non lo scriverà: la sanzione sarebbe legittima, il privato che paga si compra un favore, ed è induzione indebita — punibile anche lui. Lo stesso ispettore non trova niente e minaccia un verbale inventato: quel verbale sarebbe illegittimo, il privato paga per difendersi, ed è concussione.

Il confine con la corruzione è più netto. Nell'induzione l'iniziativa parte dal funzionario e il privato si trova in una posizione di soggezione, cioè subisce la pressione di chi ha il potere; nella corruzione i due trattano sullo stesso piano e mirano insieme allo stesso risultato.

Chi ha ancora una scelta Concussione 6 – 12 anni art. 317 c.p. Il funzionario costringe: minaccia un danno ingiusto Chi paga È la vittima. Non è punibile. Induzione indebita 6 – 10 anni e 6 mesi art. 319-quater c.p. Il funzionario spinge: prospetta un danno legittimo o un vantaggio Chi paga È punibile: fino a 3 anni. Corruzione 3 – 8 e 6 – 10 anni artt. 318 e 319 c.p. I due si accordano alla pari: nessuno costringe nessuno Chi paga Stessa pena del funzionario. Scendendo, chi paga è sempre più responsabile.
I tre reati messi in fila per quanta libertà resta al privato: scendendo, la pressione del funzionario cala e la responsabilità di chi paga cresce.

Le quattro trappole che ricorrono nei quesiti

Prima: il privato nella concussione. Se un quesito dice che nella concussione anche chi paga è punito, è sbagliato. Il privato è punito nell'induzione indebita (fino a tre anni) e nella corruzione (stessa pena del funzionario), mai nella concussione.

Seconda: l'intensità della pressione. Molti risolvono la distinzione «a sentimento», misurando quanto era forte la minaccia. Il criterio delle Sezioni Unite è un altro: la natura di ciò che viene prospettato. Un danno ingiusto porta alla concussione anche quando la minaccia è detta a mezza voce.

Terza: l'art. 318 e l'art. 319. L'art. 318 non richiede di individuare un atto: si punisce il denaro preso per l'esercizio della funzione. L'art. 319 richiede invece un atto contrario ai doveri d'ufficio, o l'omissione di un atto dovuto, e per questo la pena è più alta. Il quesito che parla di «funzionario stipendiato da un'impresa senza un atto specifico» chiede l'art. 318.

Quarta: l'abuso della qualità. La concussione e l'induzione richiedono che il funzionario abusi della sua qualità o dei suoi poteri. La corruzione no: lì basta l'accordo. È il motivo per cui un privato che si offre spontaneamente non può essere vittima di concussione.

Dal 9 agosto 2024 l'abuso d'ufficio non esiste più: la legge 114/2024 ha abrogato l'art. 323 c.p. Nello stesso periodo il decreto-legge 92/2024, convertito dalla legge 112/2024, ha introdotto l'art. 314-bis c.p. sull'indebita destinazione di denaro o cose mobili. Tenere ferme le tre fattispecie di cui parla questo articolo conta oggi più di prima, perché la casella dell'abuso generico è vuota.

Come si tiene insieme tutto questo

Detta così è una materia che si dimentica in una settimana. Sono tre schemi paralleli, con testi che si assomigliano e pene diverse da ricordare a memoria.

Il modo per non perderli è metterli tutti e tre nella stessa forma: il testo della norma, la ragione per cui esiste, i collegamenti con le norme vicine, i termini chiave. Quando gli artt. 317, 318, 319 e 319-quater stanno l'uno accanto all'altro nella stessa griglia, la differenza smette di essere un dettaglio da ricordare e diventa una cosa da vedere: chi ha ancora una scelta.

Nel Manuale Normativo di Diritto Penale i delitti contro la pubblica amministrazione sono trattati così, una scheda per articolo, con i rimandi che li tengono insieme. Se la distinzione fra questi tre reati vi è sempre sfuggita, è il punto da cui vale la pena ripartire.

Fonti